Art. 1
(Studi di microzonazione sismica)
1. Al fine di prevenire e ridurre il rischio sismico, la Regione e i Comuni effettuano gli studi di microzonazione sismica secondo quanto previsto dal documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008 recante “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”.
2. Gli studi di cui al comma 1 riguardano, in particolare:
a) le aree urbane edificabili, le aree edificate, le aree da destinare ad attrezzature e impianti di interesse generale, le aree da destinare alle reti infrastrutturali, ai servizi pubblici o a fini di protezione civile, individuate dagli strumenti urbanistici generali comunali o da loro varianti;
b) le aree comprese nei piani urbanistici attuativi.
Art. 2
(Strumenti urbanistici comunali)
1. I Comuni, al fine di prevenire e ridurre il rischio sismico, adeguano gli strumenti urbanistici comunali, generali e attuativi, nonché le loro varianti, agli studi di microzonazione sismica e fissano, per le diverse parti del territorio, le soglie di criticità, i limiti e le condizioni per la realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia.
Art. 3
(Disposizioni finanziarie)
1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge concorrono risorse statali e regionali.
2. Per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 1 è autorizzata per l’anno 2012 la spesa complessiva di euro 911.916,69.
3. Alla copertura delle spese di cui al comma 2 si provvede con i fondi iscritti a carico dell’UPB 42601:
a) quanto ad euro 461.916,69 mediante i fondi statali di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile);
b) quanto ad euro 450.000,00 mediante utilizzo delle risorse regionali già iscritte nello stato di previsione della spesa per gli studi sulla microzonazione sismica ed autorizzate con la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 28 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione. Legge Finanziaria 2012).
4. Per effetto del comma 3, lettera b) è modificata l’autorizzazione di spesa della Tabella C della l.r. 28/2011.
5. A decorrere dall’anno 2013, l’entità della spesa regionale sarà stabilita dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.
Art. 4
(Norme finali)
1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva, previo parere della Commissione assembleare competente, il regolamento per l’attuazione della stessa.
2. I Comuni, entro ventiquattro mesi dall’emissione da parte della Regione del certificato di conformità previsto dall’articolo 6, comma 7, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010 (Attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico), adeguano gli strumenti urbanistici generali e attuativi agli studi di cui all’articolo 1.
Art. 5
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.