1. La Regione, in attuazione del comma 20 e seguenti dell’articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni, detta norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici pubblici o privati aperti al pubblico ed uniforma a tale finalità di carattere prioritario la propria legislazione.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, le norme della presente legge non si applicano agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata.
Art. 2
(Progetti di opere)
1. I progetti sottoposti all’approvazione della Regione, delle province e dei comuni, riguardanti la costruzione di opere pubbliche ed i progetti finanziati, in tutto o in parte, dai medesimi enti aventi ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità debbono essere conformi alle norme del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, sul superamento delle barriere architettoniche. In assenza di tale conformità, i progetti non possono essere sottoposti all’esame degli organi competenti e la loro approvazione o la concessione di contributi o agevolazioni a carico dei rispettivi bilanci non può essere disposta.
2. La progettazione delle suddette opere deve comunque prevedere:
a) gli idonei accorgimenti tecnici per la installazione di meccanismi d’accesso ai piani superiori, compresi i servoscala;
b) gli idonei accessi alle parti comuni degli edifici ed alle singole unità immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o di idonei mezzi di sollevamento;
d) l’installazione degli immobili con un piano fuori terra, di un idoneo ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
3. Alle strutture destinate ad attività sociali come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali e sportive si applicano le prescrizioni del D.M. (LL.PP.) 14 giugno 1989, n. 236, atte a garantire i requisiti di accessibilità.
4. Il progettista è tenuto ad allegare al progetto la dichiarazione di conformità degli elaborati alle disposizioni della presente legge.
Art. 3
(Interventi e piani di recupero)
1. Alla disciplina dell’articolo 2 sono sottoposti anche i progetti di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, così come definiti dall’articolo 31, lettere d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, di edifici pubblici o di pubblica utilità.
2. Le opere di manutenzione straordinaria, o di restauro e risanamento conservativo, così come definite dal citato articolo 31, lettere b) e c), della legge 457/78, di edifici pubblici o di pubblica utilità debbono essere conformi alle norme del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384. E’ fatta eccezione esclusivamente per i casi di verificata impossibilità di realizzare dette opere ottenendo contemporaneamente l’abbattimento, anche parziale, delle barriere architettoniche.
3. L’impossibilità di abbattimento totale e parziale delle barriere architettoniche di cui al comma 2 deve essere espressamente attestata nella deliberazione di approvazione, del relativo progetto, dando atto che le opere previste, per le loro caratteristiche oggettive, non sono in grado di conseguire i risultati di cui al D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.
4. L’impossibilità di abbattimento delle barriere architettoniche può essere altresì motivata, dando atto nella deliberazione di approvazione del progetto che tale risultato è incompatibile in quanto gli edifici sono direttamente assoggettati alla tutela di cui alla legge 1 gennaio 1939, n. 1089.
5. Per gli immobili soggetti al vincolo di cui all’articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si applica quanto disposto dall’articolo 4 della legge 9 gennaio 1989, n. 13.
Art. 4
(Barriere urbane)
1. La disciplina del precedente articolo 2, comma 1, si applica anche alle barriere urbane, intendendo, tra le altre, per tali:
a) gli attraversamenti pedonali, che devono consentire a chi usa o porta una carrozzina un’agevole risalita sul marciapiede, mediante scivoli di raccordo con il piano stradale;
b) i marciapiedi, che devono essere transitabili e non ingombrati da colonnine, paline di segnalazione stradale, cartelloni pubblicitari, pali elettrici ed altri ostacoli;
c) la segnaletica che deve essere posta ad un altezza tale da non ostacolare il transito pedonale;
d) i parcheggi e le fermate di mezzi pubblici, che devono presentare adeguati spazi di manovra per le persone con difficoltà di movimento;
e) rampe ripide;
f) i semafori mancanti di segnalazioni acustiche in aggiunta a quelle visive;
g) ascensori con cabina o porta stretta;
h) porte di vetro non evidenziate;
i) oggetti e comandi, quali sistemi di allarme, citofoni, locali igienici, cabine, pulsanti, posti ad altezza tale da essere preclusi alle persone in carrozzina.
Art. 5
(Compiti di vigilanza. Interventi sostitutivi)
1. La giunta regionale provvede a disporre la revoca dei contributi e delle agevolazioni a carico del bilancio regionale ogni qualvolta sia accertata, successivamente all’entrata in vigore della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la realizzazione di edifici ed opere in contrasto con le norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
2. La giunta regionale provvede a richiedere alle amministrazioni comunali e provinciali copia dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici e delle opere in loro possesso, già esistenti alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
3. La giunta regionale provvede, ai sensi del comma 22 dell’articolo 32 della citata legge 41/1986, alla nomina dei commissari per l’adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche.
4. La giunta regionale presenta al consiglio per l’approvazione il piano di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici regionali ad uso pubblico.
5. E’ fatto divieto ai servizi ed uffici della Regione di predisporre la stipulazione di nuovi contratti di locazione di edifici da destinare ad uso pubblico, qualora non sia prevista o non sia possibile la preliminare esecuzione di lavori di eliminazione delle barriere architettoniche.
Art. 6
(Quota del fondo nazionale trasporti)
1. Nella predisposizione dei programmi pluriennali di investimento riguardanti il fondo nazionale dei trasporti per il materiale rotabile viene data priorità alle richieste relative all’acquisto di mezzi idonei anche al trasporto di persone con ridotte capacità motorie.
Art. 7
(Trasmissione di atti)
1. La giunta regionale provvede ad acquisire presso il comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali e le sue sezioni decentrate, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, l’elenco delle deliberazioni degli organi comunali e provinciali nei cui confronti è stato rifiutato il visto di esecutorietà per il mancato rispetto dell’articolo 32, comma 20 e seguenti, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 o del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 o dell’articolo 2 della presente legge.
2. I consiglieri comunali e provinciali possono segnalare alla giunta regionale le deliberazioni assunte dai rispettivi organi in violazione delle norme di cui al comma precedente.
3. Per gli atti di cui ai commi precedenti, oltre ai provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 5, la giunta regionale informa la cassa depositi e prestiti per i provvedimenti di competenza.
Art. 8
(Norma finale)
1. ……………………………………………………………………………….
Nota relativa all’articolo 8