Art. 1
(Ambito di applicazione)
Per gli edifici aventi impianto edilizio preesistente, compresi nelle zone di completamento con destinazione residenziale previste dagli strumenti urbanistici generali comunali approvati, sono consentiti ampliamenti alle case a un piano fuori terra e alle costruzioni che, avuto riguardo alla struttura edilizia esistente e agli edifici circostanti, presentano evidenti caratteristiche di non completezza.
Gli ampliamenti sono consentiti nei limiti di cui all’art. 2, anche in deroga alle distanze e/o al volume stabiliti per le suddette zone territoriali omogenee dal DM 2-4-1968, n. 1444, ferma restando la dotazione minima inderogabile per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio.
Nota relativa all’articolo 1
Per l’applicazione di tale articolo vedi l’art. unico, l.r. 24 marzo 1981, n. 8.
La Corte costituzionale, con sentenza 6/2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma del presente articolo.
Art. 2
(Compiti dei comuni)
I comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un censimento dello stato di fatto, individuano gli edifici di cui all’articolo precedente sulla planimetria dello strumento urbanistico generale e, con apposita normativa, relativa, tra l’altro, agli allineamenti, alle altezze massime, ai volumi, alla densità fondiaria massima, distinguono gli edifici aventi bisogno di deroga dai distacchi, quelli aventi bisogno di completamento volumetrico, quelli aventi bisogno sia di completamento volumetrico che di deroga dai distacchi.
In ogni caso gli edifici, a seguito dell’ampliamento volumetrico, non potranno essere superiori a 3 piani e le distanze minime fra fabbricati, eccettuate le soluzioni a schiera e fatti salvi i diritti dei terzi, non potranno essere inferiori a metri lineari 3.
Restano ferme le disposizioni delle leggi dello Stato vigenti in materia di norme tecniche per la costruzione in zone dichiarate sismiche.
La procedura di cui al presente articolo ha efficacia di piano particolareggiato e alla sua approvazione provvede il consiglio comunale ai sensi della legge regionale 16-5-1979, n. 19 “Norme relative ai piani di attuazione degli strumenti urbanistici comunali”.
Per l’attuazione degli interventi previsti e approvati ai sensi della presente legge, i comuni obbligati alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione hanno facoltà di avvalersi della disposizione di cui all’art. 5, terzo comma della legge regionale 26-4-1979, n. 18.
Art. 3
(Decadenza)
Trascorso un anno dall’entrata in vigore della presente legge, i comuni non potranno ulteriormente utilizzare le procedure di cui all’articolo precedente.