Art. 1
In attuazione degli artt. 5 e 7 del proprio Statuto la Regione interviene ai sensi della presente legge ai fini di agevolare l’attività di pianificazione urbanistica degli enti locali e di promuovere la conservazione e il recupero dei centri di interesse storico, artistico e ambientale.
TITOLO I
Provvedimenti per agevolare l’attività di pianificazione urbanistica degli enti locali
Art. 2
La Regione concede ai comuni e loro consorzi e alle comunità montane contributi per la formazione degli strumenti urbanistici previsti dalle leggi 17.8.1942, n. 1150; 18.4.1962, n. 167; 22.10.1971, n. 865; 3.12.1971, n. 1102 e loro successive integrazioni e modificazioni.
I contributi di cui al comma precedente sono concessi per la formazione:
a) dei piani urbanistici delle comunità montane;
b) dei piani regolatori intercomunali;
c) dei piani regolatori generali e delle varianti generali agli stessi;
d) dei piani di zona per l’edilizia economica e popolare;
e) dei piani particolareggiati di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti;
f) dei piani particolareggiati delle aree da destinare a insediamenti produttivi di cui all’art. 27 della legge 22.10.1971, n. 865.
Art. 3
La Regione interviene attraverso la concessione di contributi per agevolare l’acquisizione e l’urbanizzazione da parte delle comunità montane, dei comuni e loro consorzi delle aree destinate:
a) ai piani di zona di cui alla legge 18.4.1962, n. 167;
b) ai piani per gli insediamenti residenziali di cui all’art. 26 della legge 22.10.1971, n. 865;
c) ai piani per gli insediamenti produttivi di cui all’art. 27 della legge 22.10.1971, n. 865.
Art. 4
Al fine di promuovere la conservazione e la valorizzazione dei centri di interesse storico, artistico e ambientale la Regione concede ai comuni contributi per la formazione dei piani particolareggiati riguardanti i suddetti centri.
Art. 5
La Regione concede contributi agli enti locali che intendono realizzare rilievi cartografici secondo le norme tecniche di cui al terzo comma del presente articolo.
La giunta regionale provvede direttamente all’attribuzione di incarichi per rilievi cartografici interessanti i territori di più comuni, opere o programmi attuati con il concorso regionale, ovvero destinati a completare rilievi eseguiti per incarico di altri enti.
La giunta regionale predispone le norme tecniche atte a garantire il coordinamento della cartografia regionale anche in relazione alle iniziative in atto a livello nazionale e nelle regioni contermini.
Art. 6
Il centro regionale per i beni culturali nell’ambito delle funzioni attribuitegli dall’art. 3 della legge regionale 30.12.1974, n. 53 provvede alla formazione di una carta dei beni culturali e ambientali di interesse urbanistico e ne cura la diffusione tra gli enti interessati.
TITOLO II
Provvedimenti urgenti per i centri storici
Art. 7
I centri storici e comunque le zone territoriali di tipo A di cui all’art. 2 del D.M. 2.4.1968 sono costituiti dalle aree delimitate come tali nei piani regolatori e nei programmi di fabbricazione dei comuni o perimetrale in attuazione del comma quinto dell’art. 17 della legge 6.8.1967, n. 765.
All’interno di tali aree sono consentiti soltanto opere di consolidamento e restauro e gli interventi pianificati di cui al successivo art. 9.
Art. 8
Per opere di consolidamento si intendono quelle tendenti ad assicurare la stabilità delle strutture dell’edificio, senza alterare sostanzialmente le strutture originarie medesime.
Per opere di restauro si intendono quelle tendenti a ripristinare le parti alterate rispetto alla struttura originaria, nonché , specificatamente, a eliminare le aggiunte degradanti rispetto a tale struttura, e infine a migliorare le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igieniche.
Gli edifici consolidati o restaurati possono avere diversa destinazione d’uso rispetto a quella originaria, purché non venga alterato il carattere fondamentale dell’insediamento di cui l’edificio è parte.
Art. 9
Interventi diversi da quelli indicati nel precedente titolo sono consentiti nelle aree di cui all’art. 7 soltanto ove previsti da:
a) piani particolareggiati formati ai sensi della legge 17.8.1942, n. 1150 e successive modificazioni;
b) piani di zona formati ai sensi della legge 18.4.1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni.
I piani di cui ai punti a) e b) del comma precedente sono adottati in attuazione di programmi di fabbricazione e di piani regolatori vigenti.
Gli interventi previsti dai suddetti piani attuativi possono riguardare:
a) il restauro di interi complessi edilizi;
b) il restauro e la destinazione a uso collettivo di edifici o complessi di particolare valore architettonico, monumentale, urbanistico;
c) la ristrutturazione di interi complessi edilizi per migliorarne la staticità , le condizioni abitative, le condizioni igienico – sanitarie, nonché per consentire la creazione di spazi liberi a uso pubblico;
d) il rifacimento o la costruzione delle infrastrutture urbane necessarie alla funzionalità dei complessi risanati.
I piani particolareggiati e i piani di zona riguardanti le aree di cui all’art. 7 della presente legge sono approvati dalla giunta regionale sentito il parere del comitato urbanistico regionale costituito ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 2.11.1972, n. 8.
Art. 10
I piani particolareggiati sono estesi all’intero centro storico e all’intera zona omogenea di tipo A.
Eventuali piani di zona formati ai sensi della legge 18.4.1962, n. 167 sono compresi nel piano particolareggiato unitario di cui al comma precedente.
Gli interventi previsti dai piani attuativi riguardanti un centro storico e una zona territoriale omogenea di tipo A approvati ai sensi della presente legge sono di interesse pubblico e la loro esecuzione è dichiarata urgente e indifferibile.
L’attuazione dei piani particolareggiati avviene di norma attraverso interventi unitari con le modalità di cui agli articoli da 3 a 10 della legge regionale 30.7.1974, n. 16; intervenuti sui singoli edifici possono essere autorizzati solo se esplicitamente previsti e indicati nei piani particolareggiati stessi.
Art. 11
Gli interventi sugli immobili non inclusi nei centri storici o nelle zone territoriali omogenee di tipo A e che abbiano carattere di beni culturali secondo la nozione e ai sensi di cui alla legge regionale 30.12.1974, n. 53, possono consistere soltanto nel consolidamento e nel restauro previsti dall’art. 8 della presente legge.
Interventi diversi possono essere autorizzati soltanto previo parere favorevole della consulta regionale di cui all’art. 7 della citata legge regionale n. 53, emesso a seguito di istruttoria e di relazione del centro regionale previsto dall’art. 3 della medesima legge.
TITOLO III
Procedure di formazione dei programmi e concessione dei contributi
Art. 12
La giunta regionale propone all’approvazione del consiglio, contestualmente al bilancio preventivo annuale, un documento programmatico che, anche in riferimento al piano di sviluppo, indica i criteri da applicare nella concessione dei contributi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5.
Con l’approvazione del bilancio il consiglio autorizza le spese previste per l’anno finanziario di riferimento secondo le indicazioni del documento programmatico di cui al comma precedente.
I contributi di cui alla presente legge sono riservati prioritariamente, in misura non inferiore al 45 per cento, alle comunità montane e ai comuni e loro consorzi in esse compresi.
Art. 13
I contributi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 della presente legge sono stabiliti come segue:
1) contributi di cui all’art. 2 lettera a)
contributi in conto capitale costituiti da un’aliquota base di L. 5.000.000 per ogni comunità montana e da un’aliquota variabile in proporzione all’estensione e alla popolazione delle singole comunità;
2) contributi di cui all’art. 2 lettere b), c), d), e)
contributi in conto capitale fino al massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;
3) contributi di cui all’art. 2, lettera f)
contributi in conto capitale fino al massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile; detto limite è elevato al 75 per cento nel caso di piani consortili interessanti almeno 5 comuni e al 100 per cento nel caso di piani consortili interessanti almeno 5 comuni appartenenti alle comunità montane; nel caso di contributi da concedere a consorzi di comuni compresi nelle comunità montane è richiesto l’assenso delle comunità interessate;
4) contributi di cui all’art. 3, lettere a), b), c)
contributi in conto capitale nella misura del 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Sono esclusi dalla concessione dei suddetti contributi gli enti che usufruiscano per le stesse finalità di altre provvidenze statali o regionali;
5) contributi di cui all’art. 3, lettera c)
contributi in conto capitale a favore delle comunità montane fino al 100 per cento delle spese riconosciute ammissibile; la misura del contributo è stabilita tenendo conto delle condizioni socio-economiche delle aree interessate e dalla esigenza di garantire l’efficacia degli interventi;
6) contributi di cui all’art. 4
contributi in conto capitale pari al 75 per cento della spesa; i contributi sono elevati al 100 per cento per i comuni facenti parte delle comunità montane con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti;
7) contributi di cui all’art. 5
contributi in conto capitale pari al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile; i contributi sono elevati fino al 75 per cento nel caso di rilievi cartografici eseguiti per incarico di comuni appartenenti a comunità montane o di rilievi relativi ai centri storici.
Art. 14
Ai fini della concessione dei contributi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 gli enti interessati debbono inoltrare domanda al presidente della Regione corredata da una relazione che illustri gli obiettivi dell’intervento e da un preventivo dettagliato della spesa prevista.
Art. 15
Entro 30 giorni dalla data di approvazione del documento programmatico previsto all’art. 12, il presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, comunica agli enti interessati l’affidamento alla concessione dei contributi, indicandone la misura, e fissa il termine entro il quale devono essere trasmessi, per l’approvazione da parte dei competenti organi regionali, i progetti esecutivi delle opere da realizzarsi e delle iniziative da attuarsi.
Art. 16
L’entità dei contributi è stabilita con decreto del presidente della Regione su conforme deliberazione della giunta, ed è commisurata:
1) all’importo delle opere da realizzarsi ai sensi dell’art. 3 quale risulta dai relativi progetti approvati;
2) all’importo delle spese ammesse ai contributi di cui agli artt. 2, 4 e 5 quale risulta dai preventivi approvati.
Art. 17
I contributi in conto capitale di cui all’art. 13 punti 1, 2, 3, 6 e 7, della presente legge, sono corrisposti agli enti interessati, nella misura del 50 per cento, non appena questi avranno comunicato al presidente della Regione copia della deliberazione di affidamento degli incarichi corredata dalla richiesta di somministrazione dei fondi; il saldo è corrisposto dopo l’approvazione degli strumenti urbanistici da parte del competente organo regionale ovvero dopo il collaudo degli elaborati.
I contributi di cui all’art. 13 punti 4) e 5), sono corrisposti agli enti interessati nella misura del 90 per cento non appena questi abbiano avuto approvati dalla Regione i piani urbanistici di attuazione delle zone interessate; il saldo è corrisposto alla presentazione della certificazione dell’avvenuta realizzazione del progetto approvato.
Art. 18
I contributi sono concessi sulla base degli ordini di priorità risultanti dalle graduatorie formate con l’attribuzione di punteggi secondo lo schema di seguito indicato e con le procedure stabilite nei successivi commi:
a) per i contributi di cui al punto 1 dell’art. 13
nessuna priorità ;
b) per i contributi di cui ai punti 2 e 3 dell’art. 13
– piani regolatori intercomunali, punti 5;
– piani di zone consortili, punti 4;
– piani di zona comunali, punti 3;
– piani particolareggiati, punti 2;
– piani regolatori generali dei comuni compresi nell’elenco di cui all’art. 8 della legge 17.8.1942, n. 1150, punti 1;
– piani per insediamenti produttivi formati da consorzi di almeno 5 comuni compresi nelle comunità montane che abbiano parere favorevole da parte delle comunità interessate, punti 6;
– piani per insediamenti produttivi formati da consorzi di almeno 5 comuni, punti 4;
– piani per insediamenti produttivi comunali, punti 2;
c) per i contributi di cui al punto 4 dell’art. 13
– piani di zona consortili, punti 2;
– piani di zona comunali, punti 1;
d) per i contributi di cui al punto 5 dell’art. 13
l’ordine di priorità viene determinato sulla base delle richieste avanzate, tenuto conto delle condizioni socio – economiche delle diverse aree e della produttività degli interventi realizzabili;
e) per i contributi di cui al punto 6 dell’art. 13
– piani particolareggiati di centri di rilevante interesse storico, artistico e ambientale, punti 2;
– piani particolareggiati di centri di interesse storico, artistico e ambientale, punti 1. Il rilevante interesse è dichiarato dal presidente della Regione sentiti la soprintendenza ai monumenti e il comitato urbanistico regionale;
f) per i contributi di cui al punto 7 dell’art. 13
– rilievi per piani intercomunali e consortili, punti 2;
– rilievi per centri di interesse storico e paesistico, punti 1.
Gli enti che intendono usufruire dei contributi previsti dalla presente legge debbono presentare domanda, corredata dagli elementi di cui al precedente art. 14, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa.
Nei successivi 60 giorni il presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta, dispone la concessione dei contributi tenendo conto degli ordini di priorità indicati al primo comma del presente articolo.
Art. 19
Per l’applicazione della presente legge sono autorizzate le seguenti spese:
1) per i contributi alle comunità montane, per la formazione piani urbanistici comunitari, di cui all’art. 2, lettera a), L. 240 milioni;
2) per i contributi ai comuni e loro consorzi per la formazione di strumenti urbanistici, di cui all’art. 2, lettere b), c), d), e) e f), L. 360 milioni;
3) per i contributi ai comuni per la formazione dei piani particolareggiati relativi ai centri di interesse storico, artistico, ambientale, di cui all’art. 4, lettera a), L. 500 milioni;
4) per spese e contributi per la formazione della carta tecnica regionale, di cui all’art. 5, L. 100 milioni;
5) per contributi alle comunità montane per l’acquisizione e l’urbanizzazione di aree per insediamenti produttivi di cui all’art. 3, lettera c), L. 400 milioni;
6) per i contributi ai comuni e loro consorzi per la acquisizione e l’urbanizzazione di aree per insediamenti residenziali e produttivi, di cui all’art. 3, lettere a), b) e c), L. 500 milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente, sono stanziate a carico dei seguenti capitoli da istituirsi nel titolo secondo dello stato di previsione della spesa per l’anno 1975 con la denominazione e la dotazione controindicate:
– “Contributi alle comunità montane per la formazione di piani urbanistici comunitari”, L. 240 milioni;
– “Contributi ai comuni e loro consorzi, per la formazione di strumenti urbanistici”, L. 360 milioni;
– “Contributi ai comuni per la formazione di piani particolareggiati relativi ai centri di interesse storico, artistico e ambientale”, L. 500 milioni;
– “Spese e contributi per la formazione della carta tecnica della Regione”, L. 100 milioni;
– “Contributi alle comunità montane per la acquisizione e urbanizzazione di aree per insediamenti produttivi”, L. 400 milioni;
– “Contributi ai comuni e loro consorzi per l’acquisizione e urbanizzazione di aree per insediamenti residenziali e produttivi”, L. 500 milioni.
All’onere di cui al primo comma del presente articolo pari, complessivamente, a L. 2.100 milioni si fa fronte nel modo che segue:
1) quanto a L. 1.050 milioni:
a) con i fondi di cui al capitolo 1147001 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio 1974 “Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso” spese di parte corrente utilizzati, per L. 400 milioni, ai sensi della legge 27.2.1955, n. 64;
b) con i fondi di cui al capitolo 2147001 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio 1974 “Fondo occorrente per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso” spese in conto capitale utilizzati, per L. 650 milioni, ai sensi della legge 27.2.1955, n. 64;
2) quanto a L. 1.050 milioni:
a) mediante riduzione, per l’importo di L. 550 milioni, dello stanziamento del capitolo 1147001 dello stato di previsione della spesa per l’anno 1975 “Fondo occorrente per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso”, spese di parte corrente;
b) mediante riduzione, per l’importo di L. 500 milioni, dello stanziamento del capitolo 2147001 dello stato di previsione della spesa per l’anno 1975 “Fondo occorrente per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso” spese in conto capitale.
Art. 20
La giunta regionale è autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa per l’anno 1975, con atto deliberativo da comunicarsi al consiglio regionale entro 5 giorni, i capitoli di cui al precedente art. 19 con le denominazioni e le dotazioni ivi indicate.