’art. 195 attribuisce sempre allo Stato importanti competenze in materia di gestione dei rifiuti con funzioni anche programmatiche:

  1. fissazione dei criteri per adozione dei piani di settore, 
  2. riduzione, riciclaggio e ottimizzazione dei flussi dei rifiuti;
  3. individuazione degli impianti di recupero e smaltimento di interesse nazionale.

Anche in questo settore è previsto un potere sostitutivo dello Stato in caso di mancato adempimento degli organi competenti a livello territoriale.

Le regioni hanno competenza nel predisporre piani di gestione dei rifiuti attraverso forme di pubblicità e partecipazione dei cittadini: devono essere sentite anche province, comuni e autorità d’ambito.

I piani regionali di gestione dei rifiuti hanno precise finalità:

  1. fissare criteri e condizioni per la localizzazione degli impiantiti di gestione dei rifiuti eccetto le discariche;
  2. definire tipologia e complesso degli impianti;
  3. delimitare l’ambito territoriale ottimale;
  4. definire il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti secondo criteri di efficienza, economicità e trasparenza.

L’art. 201 prevede che le regioni e le provincie realizzino forme di cooperazione con gli enti locali istituendo le autorità d’ambito: è un soggetto dotato di capacità giuridica costituita in ogni ambito territoriale ottimale delimitato dalla competenza regionale.

Il legislatore ha previsto un unico regime autorizzativo per i nuovi impianti di gestione e smaltimento dei rifiuti:

  1. presentazione della domanda alla Regione corredata di progetto definitivo e documentazione tecnica;
  2. entro 30 giorni dalla ricevimento della domanda la Regione individua un responsabile del procedimento e convoca all’uopo conferenza di servizi;
  3. la documentazione è inviata alla conferenza almeno 20 giorni prima della sua convocazione;
  4. entro 90 giorni dalla convocazione la Conferenza provvede a:

-valutare i progetti,

-valutare la compatibilità ambientale ove previsto,

-trasmettere le proprie conclusioni alla Regione.

      5) Entro 30 giorni approvazione della Regione salvo potere sostitutivo dello Stato in caso  d’inerzia (art. 208).                     


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