’art. 195 attribuisce sempre allo Stato importanti competenze in materia di gestione dei rifiuti con funzioni anche programmatiche:
- fissazione dei criteri per adozione dei piani di settore,
- riduzione, riciclaggio e ottimizzazione dei flussi dei rifiuti;
- individuazione degli impianti di recupero e smaltimento di interesse nazionale.
Anche in questo settore è previsto un potere sostitutivo dello Stato in caso di mancato adempimento degli organi competenti a livello territoriale.
Le regioni hanno competenza nel predisporre piani di gestione dei rifiuti attraverso forme di pubblicità e partecipazione dei cittadini: devono essere sentite anche province, comuni e autorità d’ambito.
I piani regionali di gestione dei rifiuti hanno precise finalità:
- fissare criteri e condizioni per la localizzazione degli impiantiti di gestione dei rifiuti eccetto le discariche;
- definire tipologia e complesso degli impianti;
- delimitare l’ambito territoriale ottimale;
- definire il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti secondo criteri di efficienza, economicità e trasparenza.
L’art. 201 prevede che le regioni e le provincie realizzino forme di cooperazione con gli enti locali istituendo le autorità d’ambito: è un soggetto dotato di capacità giuridica costituita in ogni ambito territoriale ottimale delimitato dalla competenza regionale.
Il legislatore ha previsto un unico regime autorizzativo per i nuovi impianti di gestione e smaltimento dei rifiuti:
- presentazione della domanda alla Regione corredata di progetto definitivo e documentazione tecnica;
- entro 30 giorni dalla ricevimento della domanda la Regione individua un responsabile del procedimento e convoca all’uopo conferenza di servizi;
- la documentazione è inviata alla conferenza almeno 20 giorni prima della sua convocazione;
- entro 90 giorni dalla convocazione la Conferenza provvede a:
-valutare i progetti,
-valutare la compatibilità ambientale ove previsto,
-trasmettere le proprie conclusioni alla Regione.
5) Entro 30 giorni approvazione della Regione salvo potere sostitutivo dello Stato in caso d’inerzia (art. 208).
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