Le disposizioni per la tutela del mare e delle coste sono previste dalla Legge 31.12.1982 n. 979 e dalla Legge 24.12.1993 n. 537 con cui si attribuiscono competenze nel merito rispettivamente al Ministero della marina mercantile e al Ministero dell’ambiente.

  • Ministero della marina mercantile: potere di un piano di difesa del mare e delle coste con       durata non inferiore a 5 anni.

Il piano delle coste promuove le attività in difesa del mare e dalle coste dagli agenti inquinanti e si articola nelle seguenti fasi di adozione:

  • Il Ministero dell’ambiente invia comunicazione della proposta di piano alle singole regioni,
  • Entro 60 giorni il Ministero sente la Commissione consultiva regionale,
  • Entro i successi 30 giorni le regioni devono emettere il loro parere motivato sulla proposta,
  • Ove non venga rispettato il termine di 30 giorni scatta il potere suppletivo statale,

La norma non è immediatamente precettiva quindi è priva di effetti di salvaguardia fino all’approvazione del piano (Corte dei Conti, sez. contr., 1.6.1989, n. 2129).

Altra normativa di riferimento in materia è la Convenzione internazionale del 2.11.1973 (MAPROL 73): è finalizzata alla tutela dell’ambiente marino dall’inquinamento e ha ad oggetto qualsiasi tipo di scarico proveniente da nave o altri mezzi; non si applica invece ai rifiuti provenienti da terra e poi scaricati dalle navi per i quali si fa riferimento alla normativa nazionale. La convenzione prevale sulla legge nazionale (Cass. pen., sez. III, 19.11.1996).


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