L’art. 117 comma 2 lettera s della Costituzione stabilisce una competenza esclusiva statale nell’ambito della tutela dell’ambiente e, quanto ai beni culturali, una competenza concorrente tra Stato e Regioni; pertanto lo Stato in questo ambito fissa i principi generali entro cui deve attenersi la legislazione regionale la quale eventualmente può prevedere una normativa di maggior tutela del paesaggio.

Nella parte III° del Codice dei beni culturali lo Stato prevede invece una disciplina dettagliata rivolta alle Regioni alla quale le stesse devono conformarsi attraverso due strumenti tipici:

  • Piani paesaggistici,
  • Piani urbanistico-territoriali.

La stessa giurisprudenza si è pronunciata contro la possibilità di prevedere leggi regionali che attribuiscano competenze alla stessa regione contrastanti con i principi dettati dallo Stato in questo ambito (Corte Cost. 5.5.2006, n 182).

Per quanto riguarda la tutela dei beni di interesse paesaggistico la normativa di riferimento è rappresentata dal d.lg. 22.1.2004 n. 42 ed è caratterizzata da un contenuto generale ispirato alla tutela del patrimonio esistente. L’art. 134 del  d.lg. 22.1.2004 n. 42 in particolare prevede la possibilità di imporre vincoli speciali su singoli beni paesaggistici di interesse.

Si distinguono pertanto due categorie di beni di interesse paesaggistico:

  1. Beni il cui riconoscimento è automatico e per cui è vietato ogni intervento senza una preventiva regolamentazione tramite piani territoriali paesaggistici (ad esempio i fiumi);
  2. Beni per cui è necessario un atto ricognitivo della pubblica amministrazione (ad esempio i beni archeologici per cui e necessario un vincolo posto solo dopo un atto di ricognizione).

I vincoli paesaggistici che riconoscono una inedificabilità dei luoghi non prevedono alcun indennizzo a favore della proprietà (Corte Cost. 9.5.1968, n. 56).

L’art. 142 del  d.lg. 22.1.2004 impone per alcune aree specifiche (territori costieri, territori limitrofi a fiumi, laghi, montagne) un vincolo paesaggistico che determina la necessità di una preventiva autorizzazione al fine di poter realizzare delle opere su dette aree: ciò significa che il vincolo non impone in assoluto un divieto di inedificabilità ma rende necessario a tal fine una procedura di autorizzazione da parte dell’autorità competente come ribadito anche dalla giurisprudenza (TAR Sardegna, 23.12.2002, n. 1932).

Tali vincoli si applicano fino alla approvazione dei piani paesaggistici che hanno la funzione di regolamentare le aree vincolate per legge di tutto il territorio regionale.


0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *