1. Piano regolatore intercomunale e consorzi fra Comuni:

il piano regolatore intercomunale prevede un coordinamento delle direttive tra Comuni confinanti. Sono facoltativi e istituiti su richiesta dei Comuni interessati e, deliberata la loro adozione, devono essere depositati presso le segreterie di ciascun Comune.

I consorzi tra Comuni sono disciplinati dalla legge sulle autonomie locali ed hanno la funzione di realizzare programmi specifici tra Comuni come ad esempio l’edilizia popolare (Cons. di Stato, sez. IV. 14/10/1997 n. 1199).

  • Aree metropolitane: sono previste dal Testo Unico delle autonomie locali e riguardano i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli.

Differenza dal consorzio di Comuni: le aree metropolitane sono obbligatorie attraverso la costituzione con legge regionale e vene attribuita preminenza al Comune maggiore del territorio che presiede il consiglio; la giunta dell’area metropolitana amministra il territorio ed esercita le funzioni proprie della Provincia sommate a quelle peculiari del nuovo ente quali:

– pianificazione territoriale;

– Difesa del suolo e dell’ambiente;

– Tutela delle risorse idriche ed energetiche;

– Beni culturali;

– Viabilità e trasporti;

– Protezione ambientale;

– Controllo dei rifiuti e scarichi acque;

– Servizi sanitari;

– Scuola;

– formazione professionale.

I Comuni gronda mantengono le loro competenze tranne quelle attribuite alla città metropolitana.

Tale strumento di pianificazione sovracomunale è particolarmente utile alla risoluzione di complicazioni amministrative tra Comuni gronda e capoluogo!

  • Comunità montana: sono consorzi obbligatori tra Comuni montani istituiti con legge regionale.

Viene in questo caso abrogato il piano di sviluppo urbanistico sostituito da un piano pluriennale di opere e interventi. Può avere contenuto programmatico o pianificatorio.

Il piano territoriale di coordinamento deve recepire le indicazioni della comunità.

La delega di funzioni regionali alla comunità montana è riconosciuta anche a livello giurisprudenziale (TAR Campania Salerno, sez. I, 15.4.2003, n. 276.).


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