Le valutazioni di compatibilità paesaggistica devono essere sempre motivate

Il principio secondo cui le valutazioni di compatibilità paesaggistica devono essere adeguatamente motivate non vale solo in caso di diniego, ma anche nell’ipotesi di rilascio del provvedimento favorevole; è l’autorità paesistica deputata alla gestione del vincolo che deve motivare circa le ragioni di compatibilità dell’intervento con i valori protetti, il che implica che, a fronte di una autorizzazione non adeguatamente motivata, la Soprintendenza può concretamente limitarsi a rilevare il difetto di motivazione, senza dover indicare le ragioni di incompatibilità; il difetto di motivazione è, infatti, certamente un vizio di legittimità che giustifica l’intervento in annullamento della Soprintendenza senza che sia necessario che la stessa formuli un’adeguata motivazione per spiegare le ragioni che la inducono aritenere l’intervento in contrasto con il vincolo; un simile giudizio di incompatibilità, anzi, ove formulato, finirebbe per sfociare in valutazione di merito, sicuramente preclusa alla Soprintendenza, in quanto rientrante nella competenza esclusiva della Regione.


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